Prova del credito azionato e negoziazione assistita

Prova del credito azionato e negoziazione assistita
22 Dicembre 2015: Prova del credito azionato e negoziazione assistita 22 Dicembre 2015

Di recente, il Tribunale di Mantova si è occupato del significato da attribuirsi alla mancata risposta all’invito alla negoziazione assistita, considerato che l’art. 4 comma 1 del D.L. n. 132/2014 dispone che essa può essere valutata dal Giudice ai fini di cui all’art. 642 c.p.c., vale a dire ai fini di concedere l’esecuzione provvisoria. Nel caso di specie, l’istante era ricorso alla negoziazione assistita per una pretesa riguardante il pagamento di un proprio credito e sosteneva che la mancata risposta all’invito alla negoziazione che aveva rivolto al presunto debitore (rimasto poi contumace nel giudizio di merito) fosse da interpretarsi come un’omessa contestazione dell’esistenza del credito, rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 115 c.p.c.. Questa impostazione non è stata avallata dal Tribunale di Mantova, il quale, con sentenza del 24 settembre 2015, ha invece chiarito che “considerato che la disposizione contenuta nell’art. 4 I co. del d.l. 132/2014 secondo cui la mancata risposta all’invito alla stipula di una convenzione assistita può essere valutata dal Giudice ai fini di cui all’art. 642 I co. c.p.c. va interpretata nel senso che tale comportamento consente al Giudice di concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo (nel caso di specie peraltro non è stato attivato il procedimento monitorio) ma non vale a esonerare l’istante dal fornire prova della propria pretesa”.Nel caso di specie l’attore aveva depositato solo la fattura relativa alla fornitura eseguita. Inoltre la società convenuta era rimasta contumace, di talchè non vi erano i presupposti per l’applicabilità dell’art. 115 c.p.c.. Il Giudice di merito, pertanto, conformandosi alla giurisprudenza costante secondo cui “la fattura commerciale, per la sua formazione unilaterale e la sua inerenza ad un rapporto già formato tra le parti, ha natura di atto partecipativo e non di prova documentale, o di indizio circa l'esistenza del credito in essa riportato”, ha rigettato la domanda, ritenendo non provata l’esistenza del credito.

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